Convenzione Istanbul

Il 2 agosto 2014 è entrata in vigore la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, conosciuta come “Convenzione di Istanbul”, dopo la sua sottoscrizione da parte di almeno 10 membri del Consiglio d’Europa.

I contenuti della Convenzione diventano di conseguenza direttamente impegnativi per l’Italia, che è stata una delle prime nazioni ad aderire, così come per gli altri Stati europei che l’hanno sottoscritta.

Riprendendo altri documenti internazionali, la Convenzione definisce la violenza contro le donne “come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne , comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica,sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata” (Art. 3)

Il documento riconosce che tale violenza ha una natura strutturale in quanto meccanismo sociale messo in atto per mantenere la posizione subalterna delle donne rispetto agli uomini.

La Convenzione è un documento molto completo; esso tocca tutte le aree di intervento e le politiche che gli Stati devono adottare per una lotta efficace contro la violenza di genere, come si può già capire scorrendo i Capitoli nei quali sono ripartiti gli artcoli del Trattato:

Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati

Capitolo III – Prevenzione

Capitolo IV – Protezione e sostegno

Capitolo V – Diritto sostanziale

Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto
o procedurale e misure protettive

Capitolo VII – Migrazione e asilo

Capitolo VIII – Cooperazione internazionale

Capitolo IX – Meccanismo di controllo

Il Capitolo I tratta quegli aspetti fondanti di ogni politica che voglia andare alla radice del problema: gli Stati aderenti infatti si impegnano a promuovere l’uguaglianza e la non discriminazione delle donne, adottando anche politiche sensibili al genere.

La Convenzione sottolinea l’importanza di interventi integrati contro la violenza fra le diverse istituzioni, dal livello nazionale a quello locale, riconoscendo anche il ruolo delle ONG, in particolare le associazioni femminili che in tutta Europa, ed in modo molto significativo in Italia, si sono mosse a difesa e tutela. (autotutela e autodifesa?) delle donne.

Significativo il Capitolo III, sulla prevenzione, nelle quali le parti si impegnano a “incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi” (art.12) a contribuire attivamente alla prevenzione della violenza contro le donne; gli Stati firmatari devono promuovere programmi contro la disuguaglianza, gli stereotipi di genere, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti sia nell’educazione scolastica,che in tutti i luoghi non formali, quali centri sportivi, culturali, di svago, nei media, cui è dedicato un articolo specifico.

Fondamentali le indicazioni sulla protezione e il sostegno alle donne vittima e l’impegno degli Stati a finanziare adeguatamente le misure necessarie, non scontato per l’Italia in questo periodo di risorse scarse.

Fra i tanti aspetti significativi segnaliamo in ambito giuridico il gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza e il diritto ad avere un risarcimento da parte delle autorità nazionali, se non riescono ad ottenerlo dal colpevole.

Non meno rilevante il Capitolo VII, riguardante la migrazione e l’asilo,che prevede che “ la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.” (art. 60)

Nel Capitolo VIII riguardante la cooperazione Internazionale, oltre agli essenziali aspetti di collaborazione fra Stati in ambito di indagini e giuridisdizione è positva la previsione di integrare nei programmi di collaborazione allo svilipuppo anche interventi contro la violenza di genere e la disuguaglianza delle donne. Infine è particolarmente apprezzabile il capitolo IX, che prevede modalità di verifica e di controllo sull’effettiva attuazione della Convenzione, che impegnano anche i parlamenti
nazionali.

Valeria Borgese

Scritto da

Fermati Otello! è un’Associazione di volontari che nasce con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza di genere, proponendo dibattiti, creando momenti di confronto sul femminicidio, bullismo, sessismo, omofobia, organizzando iniziative e promuovendo corsi di prevenzione alla violenza presso le scuole di Milano.

Comments

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google Plus