Statuto

STATUTO

Art. 1- DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1.  L’associazione è denominata “FermatiOtello!” (di seguito, l’ “Associazione”).

1.2.  L’Associazione ha sede in via Cardinale Mezzofanti, 24, cap. 20133, Milano, e può istituire, trasferire e sopprimere, previa deliberazione del consiglio direttivo, uffici, sedi secondarie, sedi amministrative, sezioni locali e dipendenze di ogni genere.

1.3.  L’Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2- OGGETTO E SCOPO

2.1.  L’Associazione non ha fini di lucro è apolitica e a carattere culturale, ricreativo e assistenziale.

Si ispira al principio di democrazia, rinnegando qualsiasi discriminazione religiosa, etnica, politica, di età, di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di nazionalità, di lingua e di condizione sociale.

L’Associazione si pone i seguenti obiettivi:

  1. operare nell’ambito della formazione, consulenza, sviluppo e ricerca nei campi della famiglia, del lavoro e dei servizi ai fini della formazione e sensibilizzazione su tematiche di genere e comunque per la tutela dei diritti civili;
  2. operare in ambito sociale per il superamento di ogni forma di discriminazione basata sul sesso, l’origine etnica o sociale, la lingua, la religione, le opinioni politiche o personali di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza territoriale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, con particolare attenzione al tema delle differenze di genere e della condizione femminile,
  3. organizzare convegni, incontri e dibattiti, gruppi di studio e programmi di formazione, manifestazioni e altre attività culturali, educative o ricreative (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, feste, gite, visite a musei o mostre, piccole pubblicazioni) nonché assistenziali e sportive, dirette a favorire la diffusione di una cultura di genere, la sensibilizzazione sul tema dei diritti civili nonché la migliore utilizzazione del tempo libero;
  4. favorire lo sviluppo delle pari opportunità, sostenendo la formazione, la promozione e lo sviluppo di cooperative al femminile e la valorizzazione delle risorse femminili, anche attraverso lo studio e la promozione di misure per la conciliazione lavoro/famiglia volte al superamento delle eventuali disparità di opportunità;

2.2.  Per il raggiungimento degli scopi che precedono, l’Associazione potrà inoltre:

  1. svolgere attività ricettiva e assistenziale, anche tramite la gestione di sportelli di ascolto o       consulenza, ostelli della gioventù o altre strutture ricettive;
  2. svolgere attività di somministrazione di cibi e bevande di ogni genere ai soci e ai loro ospiti;
  3. allestire e gestire bar e punti di ristoro collegati alla propria struttura, in occasione di manifestazioni culturali  educative
  4. provvedere alla redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale didattico e informativo, incluse, a titolo esemplificativo, guide, bollettini, periodici, libri, blog, e-book, giornali e newsletter, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale, linguistico e ambientale del territorio;
  5. procurare ai soci ogni possibile agevolazione e svolgere in loro favore ogni ulteriore attività consentita dalle vigenti disposizioni di legge;
  6. assumere mutui passivi di ogni genere, rilasciare garanzie di qualsiasi natura, reali o personali, a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell’interesse di terzi.
  7. compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie, pubblicitarie o editoriali e attività culturali di qualunque genere ritenute necessarie o utili per il perseguimento delle predette finalità, anche attraverso, a titolo esemplificativo, l’assunzione, direttamente o indirettamente, di partecipazioni e interessenze in altre associazioni o società con oggetto affine, analogo, complementare o comunque connesso al proprio;

Art. 3- AMBITO DI ATTIVITÀ

3.1.   L’Associazione potrà svolgere la propria attività in tutto il territorio della Regione Lombardia.

3.2.  L’Associazione potrà aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, anche universitarie, per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 4- SOCI

4.1.  La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale.

4.2.  Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

4.3. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

4.4.  La quota associativa viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

4.5. Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed ha un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell’Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l’istituto dell’affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

4.6. L’Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto di voto e i criteri di ammissione a socio.

4.7. La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

4.8. Le cariche sociali avranno durata 1 anno e saranno rieleggibili.

Art. 5- ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente dell’Associazione

Art. 6- ASSEMBLEA

6.1. L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo.

6.2. L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all’albo dell’Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. E’ prevista l’Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

6.3. L’Assemblea elegge il Presidente.

6.4. All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate ai consiglieri. Possono partecipare all’Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.

6.5. L’Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

6.6. Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’Associazione.

Art. 7- CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1.  L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un Segretario e da un Tesoriere. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari.  Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

7.2. Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

7.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Art. 8- IL PRESIDENTE

8.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Art. 9- PATRIMONIO

9.1. Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea generale per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo.

9.2. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

9.3. Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

(a) quote associative

(b) proventi derivanti da prestazioni di servizi vari resi a soci e a terzi con attività marginali di carattere commerciale

(c) liberalità, contributi, lasciti e donazioni

9.4. Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

9.5. In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

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